Costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Elemento peculiare del reato di riciclaggio è l’attività intenzionale di conversione del bene proveniente da reato a i fini di dissimularne l’illecita provenienza (ai sensi artt. 648, 648 bis, e 648 ter del Codice Penale).
Ai fini della prevenzione volto al presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono previsti i seguenti obblighi in capo ai soggetti destinatari:
· identificazione e adeguata verifica della clientela secondo un approccio basato sul rischio (customer due diligence);
· registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto (es. istituzione Archivio Unico Informatico – AUI);
· segnalazione delle operazioni sospette;
· astensione dalle operazioni per le quali i destinatari sospettano che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
· formazione del personale;
· limiti all’uso del contante e titoli al portatore.
Il mancato rispetto della normativa prevede l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231 il riciclaggio, la ricettazione, e il finanziamento del terrorismo sono considerati reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.
Per i soggetti destinatari della normativa di vigilanza Banca d’Italia e IVASS è richiesta l’istituzione della Funzione Antiriciclaggio.